Una legge troppo frettolosa e pericolosa
Permettetemi di avere qualche dubbio e di invitarvi ad averne qualcuno anche voi.
Carlo Mannoni |
Il dubbio nasce dalla fretta e dalle modalità con la quale il Consiglio regionale ha approvato ieri il disegno di legge dal titolo "Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici".
Stiamo ai fatti ed alle circostanze.
Presentato da tutti i gruppi politici in Consiglio regionale in data 30 luglio 2013, quindi con la procedura straordinaria prevista dalle norme dell'assemblea legislativa, il testo del disegno di legge è stato approvato nella stessa mattinata della sua presentazione.
Per comprenderne i motivi di urgenza e confrontarli con i contenuti della proposta di legge, sono andato a consultare, com'è consuetudine, la relazione di accompagnamento che oltre a chiarire le ragioni di carattere generale a sostegno del disegno di legge spiega nei dettagli le singole norme che lo compongono.
Ahimè, la relazione è costituita da poco più di 12 righe che toccano appena i temi generali senza però affrontarli. Quanto ai dettagli, di questi neanche la parvenza tipografica.
Mi sono allora indirizzato al resoconto della seduta, certo che il dibattito in aula avrebbe chiarito temi generali e dettagli della proposta. Ecco l'incipit della discussione che riporto testualmente:
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e approvazione della proposta di legge numero 542. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.(E' approvato).
Addio ai temi generali, mi son detto, certo di trovare nella discussione sui singoli articoli utili spunti di riflessione.Ecco la discussione:
PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolo 1. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.(E' approvato).
PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolo 2. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.(E' approvato).
Questo il dibattito consiliare, certamente non ravvivato dai 10 interventi "per diritto di voto" prima dell'approvazione finale della legge, tra i quali i due contrari alla proposta dei consiglieri Lotto e Solinas del PD.
Torniamo ai dubbi. Le norme approvate non sono norme leggere. Quelle sugli usi civici costituiscono uno stravolgimento "straordinario e temporaneo", come dice la legge, delle norme ordinarie sugli usi civici previste dalla legge regionale 14 marzo 1994 n. 12.
Presentato da tutti i gruppi politici in Consiglio regionale in data 30 luglio 2013, quindi con la procedura straordinaria prevista dalle norme dell'assemblea legislativa, il testo del disegno di legge è stato approvato nella stessa mattinata della sua presentazione.
Per comprenderne i motivi di urgenza e confrontarli con i contenuti della proposta di legge, sono andato a consultare, com'è consuetudine, la relazione di accompagnamento che oltre a chiarire le ragioni di carattere generale a sostegno del disegno di legge spiega nei dettagli le singole norme che lo compongono.
Ahimè, la relazione è costituita da poco più di 12 righe che toccano appena i temi generali senza però affrontarli. Quanto ai dettagli, di questi neanche la parvenza tipografica.
Mi sono allora indirizzato al resoconto della seduta, certo che il dibattito in aula avrebbe chiarito temi generali e dettagli della proposta. Ecco l'incipit della discussione che riporto testualmente:
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e approvazione della proposta di legge numero 542. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.(E' approvato).
Addio ai temi generali, mi son detto, certo di trovare nella discussione sui singoli articoli utili spunti di riflessione.Ecco la discussione:
PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolo 1. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.(E' approvato).
PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolo 2. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.(E' approvato).
Questo il dibattito consiliare, certamente non ravvivato dai 10 interventi "per diritto di voto" prima dell'approvazione finale della legge, tra i quali i due contrari alla proposta dei consiglieri Lotto e Solinas del PD.
Torniamo ai dubbi. Le norme approvate non sono norme leggere. Quelle sugli usi civici costituiscono uno stravolgimento "straordinario e temporaneo", come dice la legge, delle norme ordinarie sugli usi civici previste dalla legge regionale 14 marzo 1994 n. 12.
Avremo un piano straordinario di riaccertamento degli usi civici delegato ai comuni e poi approvato dalla giunta regionale, al fine "di correggere errori di classificazione, anche attraverso permute, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela dell'interesse pubblico prevalente".
Possibile che su un tema così delicato e pericoloso, soprattutto per i sindaci, non si sia svolto un adeguato dibattito? Fin dove le pressioni locali, di tutti i tipi, lasceranno i sindaci liberi nelle decisioni a "tutela dell'interesse pubblico prevalente", in quella polveriera che sono gli usi civici sotto contestazione e, in taluni casi, sotto possibile attacco?
Ci sarebbero poi le 6 norme a carattere urbanistico e paesaggistico contenute nell'articolo 2 della legge. Non se ne è discusso e sono state approvate a scatola chiusa e sulla fiducia, il che lascia ancor più dubbiosi, come la conferma, questa volta anche da parte dei gruppi di opposizione, che si potrà costruire vicino alle zone umide della Sardegna.In qualche altro caso con alcune norme si è inteso risolvere ex lege casi pratici irrisolti dalla burocrazia comunale, ferma nelle sue interpretazioni.
Come quella norma secondo cui "gli interventi di restauro richiamati nella legislazione regionale vigente sono da intendersi anche quelli volti alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo".
Potrei sbagliarmi, ma nel concetto di restauro, anche secondo la definizione uniforme sul territorio nazionale, è sempre presente un manufatto edilizio da restaurare (art. 3 del DPR 380 del 2001). Si potrà mai restaurare un organismo edilizio di cui non esistano più i muri perimetrali, i solai e le coperture, ovvero un fabbricato inesistente e quindi un'area fabbricabile?
Questa norma vedrete, sfuggirà di mano al legislatore regionale, e da norma particolare diverrà norma generale, con tutte le furbizie e gli artifizi del caso di chi vorrà trarne profitto.
Possibile che su un tema così delicato e pericoloso, soprattutto per i sindaci, non si sia svolto un adeguato dibattito? Fin dove le pressioni locali, di tutti i tipi, lasceranno i sindaci liberi nelle decisioni a "tutela dell'interesse pubblico prevalente", in quella polveriera che sono gli usi civici sotto contestazione e, in taluni casi, sotto possibile attacco?
Ci sarebbero poi le 6 norme a carattere urbanistico e paesaggistico contenute nell'articolo 2 della legge. Non se ne è discusso e sono state approvate a scatola chiusa e sulla fiducia, il che lascia ancor più dubbiosi, come la conferma, questa volta anche da parte dei gruppi di opposizione, che si potrà costruire vicino alle zone umide della Sardegna.In qualche altro caso con alcune norme si è inteso risolvere ex lege casi pratici irrisolti dalla burocrazia comunale, ferma nelle sue interpretazioni.
Come quella norma secondo cui "gli interventi di restauro richiamati nella legislazione regionale vigente sono da intendersi anche quelli volti alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo".
Potrei sbagliarmi, ma nel concetto di restauro, anche secondo la definizione uniforme sul territorio nazionale, è sempre presente un manufatto edilizio da restaurare (art. 3 del DPR 380 del 2001). Si potrà mai restaurare un organismo edilizio di cui non esistano più i muri perimetrali, i solai e le coperture, ovvero un fabbricato inesistente e quindi un'area fabbricabile?
Questa norma vedrete, sfuggirà di mano al legislatore regionale, e da norma particolare diverrà norma generale, con tutte le furbizie e gli artifizi del caso di chi vorrà trarne profitto.
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