Antenne radio frequenze in zona S. Agostino
Art.4: «È esclusa tassativamente la possibilità di consentire l’installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0 – 14 anni), sopra gli ospedali e le case di cura, le aree verdi, e per una fascia di rispetto di 60 metri dal perimetro degli stessi».
Tonino Baldino |
ALGHERO / Secondo l'ex Sindaco Tonino Baldino, in violazione dell'art.4 della vigente normativa comunale sui Regimi autorizzativi del “Piano Generale di Settore relativo all'inquinamento elettromagnetico” «i lavori di installazione della Torre-Antenna nel quartiere di S. Agostino devono essere bloccati poiché la relativa concessione è stata rilasciata in violazione dell’art.4 della vigente normativa comunale sui Regimi autorizzativi del “Piano Generale di Settore relativo all'inquinamento elettromagnetico”, definitivamente approvato con Determinazione n. 84 del 3 marzo 2003 dell’Assessorato Regionale Enti Locali ed Urbanistica della Sardegna.
Il succitato articolo 4 recita che “È esclusa tassativamente la possibilità di consentire l’installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0 – 14 anni), sopra gli ospedali e le case di cura, le aree verdi, e per una fascia di rispetto di 60 metri dal perimetro degli stessi” .
Il sito dove sono in corso i lavori di installazione dell’antenna è classificato, nel Piano Particolareggiato delle zone B1 e B2, come area S3 (verde attrezzato) per cui ogni opera riguardante la installazione di antenne per radiofrequenze dovrà rispettare la distanza minima di 60m. Cosa che non è stata fatta.
Il Dirigente, evidentemente, ha rilasciato la concessione senza aver fatto la dovuta comparazione con le norme del vigente Pano Urbanistico delle zone B1 e B2 - adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 32/1999 – al quale è stata regolarmente integrata la normativa sulle radiofrequenze.
Una svista molto grave che dovrebbe portare alla rimozione del Dirigente.
L'Amministrazione Comunale dovrebbe attivarsi urgentemente per l’annullamento della concessione in regime di autotutela amministrativa».
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