Stop al lancio, allo sparo, allo scoppio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici
Divieto di accensione e lancio: l'ordinanza, in vigore dalle ore 08,00 del 24 dicembre 2014 alle ore 08,00 del 12 gennaio 2015.
ALGHERO / Di seguito l'ordinanza sindacale n. 13 del 23 dicembre 2014 che dispone il divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalle ore 08,00 del 24 dicembre 2014 alle ore 08,00 del 12 gennaio 2015 in tutto il territorio comunale.
CITTÀ DI ALGHERO
ALGHERO / Di seguito l'ordinanza sindacale n. 13 del 23 dicembre 2014 che dispone il divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalle ore 08,00 del 24 dicembre 2014 alle ore 08,00 del 12 gennaio 2015 in tutto il territorio comunale.
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
Ordinanza Sindacale n° 13 del 24/12/2014.
OGGETTO: Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalle ore 08,00 del 24 dicembre 2014 alle ore 08,00 del 12 gennaio 2015.
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Il Sindaco
Premesso
• che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine, da parte di privati, nel periodo ricompreso tra il Santo Natale e l’Epifania, di enfatizzare i festeggiamenti con il lancio di petardi, “botti” e artifici pirotecnici di vario genere;
• che ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che, a causa di questa usanza, subiscono infortuni di varia entità e gravità;
• che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
• che l’esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;
• che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;
Dato atto che, l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
Considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
Atteso che è tradizione per la Città di Alghero festeggiare l’inizio dell’anno con una manifestazione pirotecnica avente durata limitata ed affidata a personale munito delle prescritte autorizzazioni di legge;
Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall’art. 7 della legge 241/1990 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità, ai sensi dell’art. 13 della precitata legge;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Visti gli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
che, nel periodo tra le ore 08:00 del 24 dicembre 2014 e le ore 08:00 del 12 gennaio 2015, è tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale.
Eventuali deroghe, oltre alla prevista manifestazione di fine anno organizzata dall’Amministrazione Comunale, potranno essere concesse, sulla base di richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di manifestazioni di rilevanza pubblica.
I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune;
che i contenuti prescrittivi della presente ordinanza vengano comunicati agli organi di stampa e trovino adeguato risalto nella home page del Sito Istituzionale e nel profilo Facebook del Comune di Alghero;
DISPONE INOLTRE
che la presente ordinanza sia notificata, per il controllo sull’osservanza del provvedimento, ai sotto elencati Comandi aventi sede in Alghero:
Commissariato di Polizia di Stato, Compagnia Carabinieri, Tenenza Guardia di Finanza, Comando di Polizia Locale, Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Comando Corpo Forestale;
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DÀ ATTO
Della preventiva comunicazione al signor Prefetto di Sassari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 54 T.U.EE.LL.
Il Sindaco
Dott. Mario Bruno
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